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Intervista esclusica di TV GRATIS.net all’Avv. Giuseppe Briganti

artistn5dDopo l’intervista che gentilmente ci ha rilasciato l’Avv. Andrea Monti reperibile qui, siamo lieti di pubblicare l’intervista che TV GRATIS.net ha fatto all’Avv. Giuseppe Briganti, esperto di diritto delle nuove tecnologie informatiche e curatore di www.iusreporter.it che ci svela cose molto intessanti riguardante il mondo dello streaming e di come il diritto lo tratti.

Questa intervista viene pubblicata così com’è senza aggiunte, senza modifiche e senza commenti per evitare di trovarmi in situazioni poco simpatiche o essere citato per diffamazione per chissà quale motivo dai “difensori” della tv del magnate, o altre cose simili di cui però è meglio non entrare nel merito.

Queste domande sono state fatte per dare un’idea a chi è ignorante come me (nel senso buono ovviamente) in materia giuridica e per rispondere alle accuse che giornalisti (per sentito dire) hanno scritto su testate giornalistiche importanti tra cui La Gazzetta dello Sport, TGCom, Il Sole 24 Ore ecc…

Ringrazio l’Avv. Briganti per la gentilezza, la pazienza, la precisione e la professionalità delle sue risposte.

In questa intervista secondo il mio parere personale, emerge un grande buco giuridico per quanto riguarda questo delicato argomento. Il fatto di punire o tentare di punire chi non compie direttamente e materialmente lo streaming video (ma solo di chi fa una sorta di “guida televisiva” in Italia), è derivato solo dal fatto che agire direttamente contro i soggetti cinesi coinvolti sarebbe stato molto più complesso. A voi lascio i commenti.

1- Avv. Briganti, una domanda riguardo la responsabilità per gli ISP che secondo Sky dovevano filtrare i programmi p2p-tv… personalmente ho la sensazione che il mio sito sia stato usato come pretesto per la vicenda Sky-Telecom. Lei che ne pensa?

L’azione giudiziaria è stata proposta da Sky sia contro Telecom Italia spa che contro il titolare del dominio tvgratis.net. Il riconoscimento di una responsabilità del provider da parte del giudice avrebbe sicuramente rappresentato un risultato molto favorevole per Sky, in quanto avrebbe sancito un principio dalle rilevanti conseguenze. Così però non è stato perché il Tribunale di Milano, Sez. spec. PI, con l’ordinanza del 3 giugno 2006 ha correttamente affermato l’irresponsabilità del suddetto provider richiamando l’art. 14 del decreto 70/2003 sul commercio elettronico, secondo il quale:

Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: non dia origine alla trasmissione; non selezioni il destinatario della trasmissione; non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse“.

2- Perchè sky secondo lei ha voluto prendere di mira solo 3 siti (tvgratis, calciolibero, coolstreaming) quando su internet ce ne sono migliaia sia italiani che non che fanno esattamente se non di più quello che facevo io?

Veder riconosciuta da parte di giudici italiani la pretesa illiceità del tipo di attività posta in essere dai siti in questione, tra i più noti siti italiani sul tema, non potrebbe che, quantomeno, scoraggiare le attività in discorso e da parte di altri siti e da parte degli utenti, considerando altresì l’eco mediatica che la vicenda ha avuto. D’altra parte, agire direttamente contro i soggetti cinesi coinvolti sarebbe stato ritengo senz’altro più complesso e aleatorio.

3- il punto 2 della sentenza dice cosi: “inibisice a Tizio (cioè io) – direttamente o per interposta persona – l’approntamento e la messa a disposizione del pubblico, nei siti telematici al medesimo facenti capo (quelli indicati supra, od altri), di collegamenti telematici (links) con altri siti idonei alla fruzione di contenuti televisivi oggetti dei diritti d’esculisva di Sky Italia; la messa a disposizione di softwares strumentali a detta fruzione; la pubblicizzazione dei siti stranieri responsabili dell’immissione in rete dei contenuti riproduttivi delle trasmissioni Sky;” Cosa significa esattamente? Questo significa che SOLO io non posso citare programmi che sono sono sulla bocca di tutti e che trattano migliaia di canali tematici e dei siti che consentono di vedere eventi di qualsiasi tipo? Questa a mio parere mi sembra una questione assurda e che limita la mia libertà di parola.

L’ordinanza, emessa all’esito di un giudizio cautelare in sede civile, ha come destinatari le parti del giudizio e si riferisce al caso specifico. Altri siti che svolgessero attività analoghe a quella oggetto del provvedimento corrono il rischio di vedersi coinvolti in procedimenti giudiziari analoghi – se qualcuno in sede civile o penale vi desse avvio – che potrebbero d’altronde avere anche esiti diversi da quelli avuti nel caso Tvgratis, data l’incertezza giuridica che regna ancora in materia.

4- La Serie A (almeno fino allo scorso campionato) era trasmessa IN CHIARO dalle tv cinesi. I programmatori delle p2p-tv potevanotranquillamente streammare questi canali?

Il problema è che, secondo Sky, le emittenti televisive cinesi, sulla base degli accordi contrattuali con essa intercorsi, non avrebbero potuto trasmettere su Internet né le software house straniere, sempre secondo Sky, sarebbero mai state autorizzate a convogliare il segnale delle suddette emittenti sulla loro rete p2p.

5- In definitiva, data la molta disinformazione che c’è in giro anche per gli articoli errati scritti da parte di giornalisti professionisti, è reato elencare i software e i link dei programmi cinesi per gli eventi sportivi tra cui la visione delle partite di serie A?

Allo stato la situazione, in punto di diritto, non è chiara, come già accennato. Il rischio è quello di essere perseguiti a titolo di concorso nel reato (e non è nemmeno chiaro quale reato). Vi è una sentenza della Cassazione (n. 33945/2006) che sembra avvalorare tale conclusione, ma detta sentenza, peraltro aspramente criticata da autorevoli giuristi, è stata emessa, in sede penale, con riguardo a un provvedimento cautelare. Passerà ancora del tempo dunque prima di avere in materia dei riferimenti giurisprudenziali consolidati.

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